7 Maggio 2012: Circolare ICQRF su Regolamento (UE) 314/2012 - documenti di accompagnamento

Vitivinicolo
7 maggio 2012

Gentili tutti,

in allegato una Circolare dell’ICQRF, concernente il Reg. (UE) n. 314/2012, inviatovi recentemente (ma che per comodità ri-inoltriamo in allegato), il quale modifica il Reg. 436/09 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento.

Vi avevamo già segnalato, in diverse riprese, alcune importanti novità contenute nel Regolamento in oggetto, tuttavia, rifacendoci alla circolare dell’Ispettorato, ricapitoliamo di seguito gli elementi più importanti contenuti nel nuovo Regolamento.

Fino all’emanazione delle nuove norme nazionali applicative, e comunque fino al 1° Agosto 2013, per la circolazione in ambito comunitario dei prodotti non soggetti ad accisa e dei prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori, nonché per la circolazione sul territorio nazionale di prodotti vitivinicoli allo stato sfuso e confezionato,  rimane consentito l’utilizzo dei documenti di accompagnamento vitivinicoli prodotti in conformità al DM 768/94 e al DM 14 Aprile 1999.

Per i prodotti vitivinicoli spediti verso un Paese Terzo, dal 1° Gennaio 2013 saranno riconosciuti come documenti di accompagnamento esclusivamente gli e-AD e i documenti emessi con procedura di riserva.

Per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli sfusi, il Regolamento stabilisce (art. 29) che la trasmissione della copia del documento di trasporto debba avvenire non più entro il giorno lavorativo successivo, bensì entro il momento della partenza del mezzo di trasporto. Tuttavia gli Stati Membri possono anche derogare a tale scadenza, ed in particolare nella circolare l’ICQRF stabilisce che la trasmissione debba continuare ad avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo, almeno nelle more dell’emanazione delle norme applicative nazionali.

Tale comunicazione, tuttavia, deve riguardare non più solo i vini destinati a divenire DOP, ma anche i vini atti a divenire IGP, o destinati ad essere trasformati in vino varietale o di annata, nonché quelli destinati ad essere condizionati e commercializzati come tali.

Dal 1° Gennaio 2013, il documento di accompagnamento varrà quale attestato di DOP o IGP o quale certificazione dell’annata di raccolta o della varietà di vite.

È stato eliminato l’obbligo di registrazione dell’aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio e metabisolfito di potassio.

 

Cordiali saluti Valentina Sourin  Prot. n. 6233_Circolare ICQRF su Reg. 314-2012 Reg. (UE) n. 314-2012 (doc accompagnamento)


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