12 Settembre 2012: Circolari ICQRF- comunicazione di imbottigliamento e commercializzazione all'estero vini sfusi a DO/IG

Vitivinicolo
12 settembre 2012

Gentili tutti,

inoltriamo in allegato le risposte dell’ICQRF a due quesiti posti da Strutture di controllo, ed inviate anche a noi per conoscenza.

Il primo riguarda il DM Controlli del 14 Giugno u.s., ed in particolare l’art. 6, commi 8 e 9 (sulla comunicazione delle operazioni di imbottigliamento), che tanto ci preoccupano. Non ci sembra che le risposte dell’Ispettorato implichino qualcosa di nuovo, tuttavia, come sapete, stiamo cercando di stimolare e convincere l’ICQRF ad apportare alcune modifiche al DM in oggetto, ed in particolare agli articoli in questione. Ad ogni modo, nella circolare in allegato si specifica che la cosiddetta ‘procedura d’urgenza’ (comma 9) è applicabile solo nei casi:

-          di trasferimento di partite di vino presso uno stabilimento di altro soggetto, diverso dall’imbottigliatore, e

-          di vendita dell’intera partita imbottigliata e certificata (e non del lotto attribuito all’operazione eseguita in un singolo giorno).

Inoltre, si specifica che NON è possibile ricorrere alla procedura d’urgenza nel caso di imbottigliamento immediato in contenitori di proprietà del venditore (vedi vendita al dettaglio presso lo stabilimento). Vi ricordiamo, tuttavia, che la vendita diretta di vino sfuso in contenitori di proprietà dell’acquirente rimane normata dall’art. 9 del DM in oggetto.

La seconda circolare fa invece riferimento al DM 19 Aprile 2011, relativo ai Contrassegni di Stato. In particolare, vengono specificate le disposizioni relative alla commercializzazione all’estero di vini DO/IG sfusi, che riassumiamo di seguito:

-          per le partite di vini sfusi a DOCG e per quelle a DOC che utilizzano il contrassegno, la struttura di controllo dovrà consegnare all’imbottigliatore estero i contrassegni di Stato necessari. Al contempo, la documentazione di trasporto del prodotto destinato all’estero dovrà essere corredata del certificato di idoneità della partita.

-          Per le partite di vini sfusi a IGT e per quelle a DOC che utilizzano il lotto, il soggetto venditore/esportatore avrà comunque l’incombenza di fornire alla Struttura di controllo le informazioni necessarie al controllo documentale di cui al DM controlli.

Cordiali saluti

Valentina Sourin ICQ su art. 6 DM Controlli_ 12 09 12 ICQ su commerc. all'estero vini sfusi a DO_12 09 12


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