10 Ottobre 2012: note esplicative su Reg. Vino biologico e su DM applicativo
VitivinicoloGentili tutti,
trasmettiamo in allegato uno schema inoltratoci dal Mipaaf relativo alla produzione di vino biologico. In particolare, nello stesso sono riportati alcuni articoli del Reg. 203/2012, quelli corrispondenti del Decreto applicativo nazionale (DM n. 15992, del 12 Luglio 2012) e alcune note esplicative relative a tali articoli.
Tra gli aspetti salienti segnaliamo:
- I mosti concentrati(MC) e i mosti rettificati concentrati (MCR) sono soggetti al regolamento così come il vino ed il mosto destinati alla produzione di aceto di vino.
- Il processo di produzione dell’aceto balsamico IGP/DOP Bio, non rientra nel campo di applicazione del “Reg. vino bio” che è tuttavia ottenuto da mosto bio.
- Il mosto biologico NON destinato ad essere trasformato in vino o altri prodotti vitivinicoli può subire trattamenti con temperature superiori ai 70°. La documentazione dovrà in tal caso indicare fin da subito la destinazione del mosto.
- Per i prodotti vitivinicoli non si applica la regola del 95% di materi prime agricole biologiche di cui all’art. 23.4 del reg. 834/07.
- è da considerarsi vietata, ai fini della desolforazione l’uso della colonna di desolforazione, fatta eccezione per i mosti destinati agli aceti balsamici.
- Disposizioni relative all’etichettatura del “vino in conversione all’agricoltura biologica”.
Cordialmente Valentina Sourin Note esplicative Reg. Vino bio e DM applicativo_10.10.12