10 Ottobre 2012: note esplicative su Reg. Vino biologico e su DM applicativo

Vitivinicolo
10 ottobre 2012

Gentili tutti,

trasmettiamo in allegato uno schema inoltratoci dal Mipaaf relativo alla produzione di vino biologico. In particolare, nello stesso sono riportati alcuni articoli del Reg. 203/2012, quelli corrispondenti del Decreto applicativo nazionale (DM n. 15992, del 12 Luglio 2012) e alcune note esplicative relative a tali articoli.

Tra gli aspetti salienti segnaliamo:

 -          I mosti concentrati(MC) e i mosti rettificati concentrati (MCR) sono soggetti al regolamento così come il vino ed il mosto destinati alla produzione di aceto di vino.

-          Il processo di produzione dell’aceto balsamico IGP/DOP Bio, non rientra nel campo di applicazione del “Reg. vino bio” che è tuttavia ottenuto da mosto bio.

-          Il mosto biologico NON destinato ad essere trasformato in vino o altri prodotti vitivinicoli può subire trattamenti con temperature superiori ai 70°. La documentazione dovrà in tal caso indicare fin da subito la destinazione del mosto.

-          Per i prodotti vitivinicoli non si applica la regola del 95% di materi prime agricole biologiche di cui all’art. 23.4 del reg. 834/07.

-          è da considerarsi vietata, ai fini della desolforazione l’uso della colonna di desolforazione, fatta eccezione per i mosti destinati agli aceti balsamici.

-          Disposizioni relative all’etichettatura del “vino in conversione all’agricoltura biologica”.

 

Cordialmente Valentina Sourin Note esplicative Reg. Vino bio e DM applicativo_10.10.12


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