30 Ottobre 2012: art 62 nel settore vitivinicolo - aggiornamento

Vitivinicolo
30 ottobre 2012

30.10.12

Gentili tutti,

facendo riferimento alla comunicazione di seguito, relativa all’applicazione dell’art. 62 per i prodotti alcolici, vi comunichiamo che a seguito dell’approfondimento con i competenti uffici ministeriali, ci è stata confermata l’interpretazione da noi data di seguito. Dunque, per quanto riguarda tutti i prodotti alcolici, la decorrenza dei 60 giorni per il pagamento va calcolata dal momento della consegna di tali prodotti, anziché dalla fatturazione come avviene per gli altri prodotti.

Il motivo di ciò risiede nell’esistenza della citata legge del Febbraio 1999, che, pur trovando poca applicazione, stabiliva già tali tempistiche di pagamento. A loro volta, tali tempistiche erano dettate dal fatto che si trattasse di prodotti soggetti ad accisa (seppure il vino sia ad accisa assolta), e dunque essendo l’erario uno dei possibili creditori era necessario stabilire una certezza nei tempi di pagamento. In tale quadro, non risultava percorribile l’ipotesi di ignorare tali disposizioni, né tantomeno di modificare una legge per il mezzo di un DM applicativo.

Tuttavia ci rendiamo conto che tale interpretazione rappresenta una notevole complicazione per gli operatori da un punto di vista operativo, a fronte di vantaggi ben poco significativi, dunque sarà nostra cura tener presente tale istanza e portarla all’attenzione delle Autorità competenti nel momento e nelle sedi opportune.

Vi preghiamo inoltre di segnalarci eventuali altri problemi di applicazione dell’art. 62, in modo che possiamo raccogliere l’insieme delle criticità e riproporle al momento opportuno.

Grazie per l’attenzione, cordialmente

Valentina Sourin

26.10.12

Gentili tutti,

con la presente siamo a segnalarvi un’importante aspetto relativo all’applicazione dell’art. 62 per quanto riguarda il settore vitivinicolo. Infatti, all’art. 5 comma 5 del D.M. applicativo si dice che “Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.”. Quest’ultima legge, a sua volta, dice che “… i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”.

 Dunque, ne deduciamo che per i prodotti vitivinicoli, che dovrebbero rientrare tra le fattispecie dell’articolo citato, non valgono gli stessi termini di pagamento di cui si parla nei precedenti commi dell’art. 5 (ovvero decorrenza dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura), bensì la decorrenza dei 60 giorni andrebbe calcolata dal momento della consegna del prodotto. Stiamo aspettando che il Ministero risponda ad un nostro quesito sull’esattezza di tale interpretazione, tuttavia intanto ve la segnaliamo perché ci sembra altamente probabile che sia corretta.

  Cordialmente Valentina Sourin


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