26 Novembre 2012: nuovo D.M. procedura presentazione domande di protezione

Vitivinicolo
26 novembre 2012

Gentili tutti,

trasmettiamo in allegato il DM concernente la Procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, che abroga e sostituisce il precedente DM 16 Dicembre 2010.

Come già anticipatovi durante la fase di discussione delle modifiche, queste si son rese necessarie perché pare che le percentuali definite per poter procedere ad una richiesta di protezione o di modifica del disciplinare di produzione da parte dei Consorzi di tutela, rendessero nella pratica inapplicabile l’avvio del procedimento.

Segnaliamo dunque di seguito le principali novità:

-          Art. 4 comma 2 lettera d): con riferimento alla presentazione di una domanda di protezione, ed in particolare quando la domanda è presentata da Consorzi di tutela riconosciuti, si ammette che la deliberazione assembleare, qualora non abbia raggiunto le percentuali di rappresentatività richieste, possa essere integrata con la raccolta delle firme di altri viticoltori (non aderenti al Consorzio) favorevoli alla presentazione della domanda.

-          Art. 10 comma 5: ferme restando le modifiche ‘fondamentali’ (delimitazione della zona di produzione delle uve e delimitazione zona di imbottigliamento), per le altre richieste di modifica del disciplinare vengono introdotte delle percentuali di rappresentatività ridotte, ed in particolare:

  • 40% dei soggetti e della produzione per le DOCG,
  • 30% dei soggetti e della produzione per le DOC,
  • 20% dei soggetti e della produzione per le IGT.

-          Art. 10 comma 6: se tali richieste di modifica sono presentate da un Consorzio di tutela riconosciuto, la documentazione attestante i requisiti di rappresentatività di cui sopra può essere sostituita dal verbale dell'assemblea degli associati al Consorzio dal quale risulti la presenza di tanti soci che detengano almeno il 50%+1  dei voti complessivi spettanti ai Soci aventi diritto ad intervenire in Assemblea, e che la relativa delibera sia stata assunta con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Anche in questo caso, qualora i requisiti di rappresentatività di cui al comma 5 non vengano raggiunti, gli stessi possono essere dimostrati integrando la deliberazione consortile con la raccolta delle firme di altri viticoltori favorevoli alla presentazione della domanda di modifica.

 

Cordialmente

Valentina Sourin

DM Procedura_ 7 novembre 2012_DEF




  Categoria:
Vitivinicolo

altre news del settore: Vitivinicolo