VINO: Circolare Mipaaf - CHIARIMENTO su AUTORIZZAZIONI PER L'ETICHETTATURA TRANSITORIA dei vini DOP e IGP
Vitivinicolo
6 giugno
2017
In allegato una nota redatta dal Mipaaf al fine di fornire dei chiarimenti operativi in relazione al tema in oggetto, ed in particolare a talune disposizioni contenute nel Decreto 23 dicembre 2015 .
Come certamente ricorderete, il Decreto di cui sopra, all'art. 2, stabilisce che l'autorizzazione di etichettatura transitoria e' riferita all'unico disciplinare, così come aggiornato con le modifiche inserite nella relativa proposta inviata alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare.
Alla luce di tale disposizione, il Ministero distingue tra due tipologie di modifiche apportate al disciplinare:
1. modifiche del disciplinare concernenti l'inserimento di nuove categorie di prodotti e/o di aspetti tecnico-produttivi, che si configurano in maniera restrittiva rispetto al preesistente disciplinare (es.: variazione zona di produzione delle uve, variazione base ampelografica, riduzione resa uva/ettaro e resa uva/vino, variazione metodologia di elaborazione e caratteristiche dei prodotti, ecc.): in tal caso il Decreto di autorizzazione, che come da normativa deve essere tassativamente pubblicato prima dell'inizio di una data campagna vendemmiale (prima del 1° agosto), si può applicare esclusivamente alle produzioni derivanti da detta campagna vendemmiale, ed alle successive.
2. altre modifiche (es.: variazione formale di parte del nome della denominazione, inserimento di nuove tipologie che possono essere elaborate dalla riclassificazione di produzioni precedentemente rivendicate, variazione delle disposizioni di confezionamento/imbottigliamento ed etichettatura, ecc.): l'autorizzazione all'etichettatura transitoria, che ovviamente deve rispettare le stesse tempistiche, può o deve essere resa applicabile anche nei confronti delle produzioni derivanti dalle vendemmie precedenti, che risultano compatibili dal punto di vista tecnico-produttivo col nuovo disciplinare. Tale eventuale applicabilità dipende dalle esigenze dei produttori interessati, esigenze che devono essere espressamente indicate nell'ambito dell'istanza di autorizzazione all'etichettatura transitoria.
Infine, la nota allegata chiarisce anche che, con riferimento allo smaltimento delle giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie precedenti, sono sempre i richiedenti a dover presentare eventuali istanze inerenti specifiche disposizioni e termini. Tali richieste saranno poi vagliate dallo stesso Ministero.
Categoria:
Vitivinicolo