VINO: circolare deroghe imbottigliamento fuori zona

Vitivinicolo
31 agosto 2017

Tra le novità introdotte dalla L. del 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo Unico del vino), vi e' la disposizione contenuta all'art. 35 comma 3, con la quale vengono rese definitive le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di imbottigliamento al di fuori della zona di produzione delimitata dai disciplinari dei vini a Denominazione di Origine. Con la previgente normativa tale autorizzazione aveva una durata di 5 anni dalla data di emanazione dell'Autorizzazione da parte del Mipaaf. 

Tale novità ha reso necessaria la pubblicazione di una Circolare, che si allega alla presente, contenente l'esplicitazione di una serie di criteri applicativi. 

Nel merito, i requisiti previsti per l'ottenimento/proroga dell'autorizzazione in questione rimangono immutati, ovvero la presentazione di specifica istanza, corredata della documentazione comprovante l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP/IGP per almeno due anni, anche non consecutivi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione.

Ciò premesso, nella Circolare allegata vengono riportate le istruzioni e i fac-simile dei modelli da compilare nel caso di:

1. nuove richieste - comprese quelle attualmente in fase di istruttoria, (le autorizzazioni rilasciate saranno definitive) [allegato 1]

2. richieste per la proroga, ovvero l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva, qualora si sia già in possesso di un'autorizzazione nella quale e' stabilito il termine di scadenza [allegato 2]

3. richieste autorizzazioni per le Ditte imbottigliatrici con stabilimenti ubicati all'estero.

Inoltre, la Circolare specifica gli adempimenti a carico delle Ditte imbottigliatrici autorizzate con stabilimenti ubicati sia sul territorio nazionale che all'estero.  




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