17 Maggio 2011: Vini spumanti e vitigni aromatici

Vitivinicolo
17 maggio 2011

Cari amici, In seguito ai dubbi  sollevati da alcuni produttori, il Ministero ha fatto a Bruxelles il  quesito informale che vi riporto qui sotto in relazione all’utilizzazione di vitigni aromatici per i vini spumanti: Posto che ai sensi del reg. CE n.  606/2009 è riportato all’appendice I dell’allegato  II l’elenco dei vitigni che possono essere utilizzati per la costituzione della partita (cuvée) dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a DOP, e,  fatto salvo che le predette due categorie di spumanti  (VSQ di tipo aromatico e VSQ di tipo aromatico a DOP) devono essere  elaborate nel rispetto di  particolari condizioni,  è possibile,  ai sensi della vigente normativa comunitaria, utilizzare uno o più vitigni aromatici di cui al citato allegato, per elaborare,  qualificare ed etichettare (alle condizioni previste dal reg. n. 607/2009) anche  i  vini spumanti appartenenti alle categorie “Vino spumante” e  “Vino spumante di qualità” (cat. n.  4 e 5 dell’All. XI ter del reg. n. 1234/2007), ovviamente alle condizioni tecnico-produttive previste  per tali ultime categorie? La Commissione ha risposto positivamente, nel senso che tutte le varietà dell’allegato 1 possono essere utilizzate per produrre Vini spumanti e Vini spumanti di qualità. Cordialmente Gabriella Ammassari


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