25 Settembre 2012: circolare ICQRF su comunicazione di imbottigliamento (DM Controlli)

Vitivinicolo
25 settembre 2012

Gentili tutti,

trasmettiamo in allegato una Circolare dell’ICQRF rivolta alle Strutture di controllo che, facendo seguito a quella del 12 Settembre u.s., fornisce ulteriori chiarimenti relativamente all’art. 6 comma 8 del D.M. Controlli, relativo alla comunicazione delle operazioni di imbottigliamento.

Di fatto, vi si dice che sebbene l’articolo in questione disponga che tale comunicazione di imbottigliamento a consuntivo va fatta non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni, anche qualora tale temine non venga rispettato, il termine imprescindibile è quello relativo ai 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o vendita. Solo qualora questo secondo termine non venga rispettato, la Struttura di controllo dovrà emettere un provvedimento di non conformità grave verso il soggetto imbottigliatore inadempiente.

A nostro avviso la Circolare in questione non modifica nulla rispetto a quanto già previsto dal Decreto, tuttavia stiamo lavorando per cercare di risolvere le problematiche, già segnalateci da diversi di voi, legate all’obbligo di attesa di 3 giorni prima del trasferimento del prodotto.

Vi terremo aggiornati su eventuali evoluzioni.

Cordialmente

Valentina Sourin

ICQ su art.6 comma8 DM controlli_21 09 2012




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