20 Dicembre 2012: chiarimenti AGEA su prodotti in conto lavorazione
Vitivinicolo
Gentili tutti,
di seguito quanto esplicato da Agea in riferimento al tema in oggetto, a seguito delle nostre segnalazioni relative a problematiche trasmesseci da alcuni di voi.
Si fa riferimento a taluni quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo, in merito alla compilazione della dichiarazione vitivinicola 2012/2013 relativamente ai casi di cessione di uve o prodotti a monte del vino per conto lavorazione.
In particolare, le richieste di chiarimento formulate fanno riferimento al duplice caso di gestione dei prodotti ottenuti da uve, o da altri prodotti a monte del vino, conferiti in conto lavorazione i quali siano restituiti, da parte della cantina che materialmente ha eseguito le operazioni di vinificazione al cedente prima del 30 novembre ed il caso in cui gli stessi siano, a tale data, ancora in giacenza presso lo stabilimento del soggetto che ha effettuato la lavorazione per conto.
Per completezza, è necessario suddividere in due fattispecie il caso di restituzione dei prodotti ante 30 novembre. Si schematizzano le tre situazioni:
1) Restituzione, prima del 30 novembre, di prodotti a monte del vino (mosti e vini nuovi in fermentazione);
2) Restituzione, prima del 30 novembre, di vino finito;
3) Nessuna restituzione di prodotto prima del 30 novembre.
Considerato quanto stabilito dalla circolare Agea prot. DGU.2012.873 del 29.09.2012 in merito alle tre possibili situazioni, a parere di questa Agenzia si ritiene che:
- Nel primo caso (restituzione di prodotti a monte del vino ante 30 novembre) la dichiarazione di produzione del soggetto che ha lavorato i prodotti in conto lavorazione dovrà contenere il modello F1 rilasciato dal fornitore ed il quadro G sezione II dovrà essere compilato con i dati dei prodotti lavorati e ceduti prima del 30 novembre; mentre la dichiarazione del soggetto che ha ceduto i prodotti in conto lavorazione dovrà contenere il modello F1 con cui il soggetto che ha effettuato la lavorazione ha restituito il prodotto ed il quadro G sezioni II e V conterranno rispettivamente i prodotti ricevuti dalla cantina sotto forma di mosti o vini nuovi in fermentazione e il vino prodotto (o altra tipologia).
- Nel secondo caso (restituzione di vino finito entro il 30 novembre) la dichiarazione di produzione del soggetto che ha operato la lavorazione per conto dovrà contenere il modello F1 rilasciato dal fornitore ed il quadro G sezioni II e V dovranno essere compilate rispettivamente con i dati relativi ai prodotti lavorati e al vino ottenuto e non detenuto al 30 novembre (prima colonna della sezione V del quadro G). La dichiarazione del soggetto che ha ceduto i prodotti in conto lavorazione dovrà contenere solo il modello di cessione A2, nulla dovrà essere indicato nelle sezioni II e V del quadro G.
- Nel terzo caso (prodotti non restituiti entro il 30 novembre) la dichiarazione di produzione del soggetto che ha operato la lavorazione per conto dovrà contenere il modello F1 rilasciato dal fornitore ed il quadro G sezioni II e V dovranno essere compilate con i dati relativi ai prodotti rispettivamente lavorati e detenuti al 30 novembre. La dichiarazione del soggetto che ha ceduto i prodotti in conto lavorazione dovrà contenere solo il modello di cessione A2, nulla dovrà essere indicato nelle sezioni II e V del quadro G.
Qualora per i prodotti scambiati a motivo del conto lavorazione sia necessaria la presentazione di un attestato di rivendicazione preventiva delle uve DO, si ricorda che la rivendicazione delle produzioni DO viene sempre effettuata dal soggetto che ha prodotto le uve e quindi, nello specifico, dal soggetto che ha chiesto il conto lavorazione.
Sperando che quanto sopra chiarisca i vostri dubbi, colgo l’occasione per trasmettervi i migliori auguri di buone feste.
Cordialmente
Valentina Sourin